Possono ricevere i finanziamenti le “imprese femminili”, definite come:
società cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie (numerica)
società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne (quote)
imprese individuali con titolare donna
lavoratrici autonome
Le condizioni devono sussistere alla presentazione della domanda.
Sia per le imprese da avviare, sia per le imprese già attive sono ammesse le seguenti forme giuridiche:
società di persone
società cooperative (comprese le cooperative sociali di tipo A e B)
società di capitali
ditte individuali
attività di libera professione (partita iva senza iscrizione al registro delle imprese)
Le persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni previste dal Capo II (Avvio d’impresa).
La stessa persona fisica proponente dovrà comparire all’interno della compagine della futura società come rappresentante legale, referente o socio.
Si ricorda che nell’impresa femminile costituenda non è ammessa la presenza di persone giuridiche tra i futuri soci.
Nel caso in cui il progetto venga ammesso alle agevolazioni, i proponenti devono costituire l’impresa e hanno 60 giorni di tempo, dalla comunicazione di esito positivo, per inviare i documenti che provano l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA nel caso di attività libero.
Il requisito di impresa femminile deve essere mantenuto per 3 anni a partire dal completamento dell’iniziativa, che coincide con la data dell’erogazione del saldo. La perdita della qualifica di impresa femminile prima dei 3 anni dal completamento dell’iniziativa comporta la revoca delle agevolazioni.