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FRI-TUR (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro.
FRI-Tur è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.
A chi si rivolge
Le agevolazioni sono rivolte a:
alberghi;
agriturismi;
strutture ricettive all’aria aperta;
imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
stabilimenti balneari;
complessi termali;
porti turistici;
parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici
Le imprese al momento della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento;
essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento;
avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale;
essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
essere in regime di contabilità ordinaria;
essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima;
adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca;
Cosa si può fare
Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:
riqualificazione energetica;
riqualificazione antisismica;
eliminazione delle barriere architettoniche;
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
digitalizzazione;
acquisto o rinnovo di arredi.
L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.
I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
Le agevolazioni
Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
Sono previste due forme di incentivo:
contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili;
finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice.
Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.
Per informazioni Tel/Fax: 0974931793 -email: info@studioespositoassociati.it